IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare, l'articolo 20; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  e,   in
particolare, l'articolo 31; 
  Visto il decreto  legislativo  31  luglio  2020,  n.  101,  recante
attuazione della  direttiva  2013/59/Euratom,  che  stabilisce  norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i  pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
le   direttive   89/618/Euratom,    90/641/Euratom,    96/29/Euratom,
97/43/Euratom  e  2003/122/Euratom  e  riordino  della  normativa  di
settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1,  lettera  a),  della
legge 4 ottobre 2019, n. 117; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2  che  ha  ridenominato  il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in
«Ministero  della  transizione  ecologica»,  l'articolo  3,  che   ha
trasferito   la   Direzione   generale   per    l'approvvigionamento,
l'efficienza e la competitivita' energetica e la  Direzione  generale
per le  infrastrutture  e  la  sicurezza  dei  sistemi  energetici  e
geominerari del Ministero  dello  sviluppo  economico,  al  Ministero
della transizione ecologica e l'articolo 5  che  ha  ridenominato  il
«Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in «Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili»; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2022; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
espresso nella seduta del 14 settembre 2022; 
  Considerato che le competenti Commissioni parlamentari non si  sono
espresse nel prescritto termine; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 novembre 2022; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il  PNRR,  del  Ministro  della  salute,  del
Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali  e  del  Ministro  dell'ambiente  e   della
sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'interno,  della
difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia,  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 31 luglio  2020,  n.
                   101, relativo alle definizioni 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al punto 1), le parole: «electron volt» sono sostituite  dalla
seguente: «elettronvolt»; 
    b) al punto 7), prima delle parole «e' il quoziente di dN  fratto
dt» sono  inserite  le  seguenti:  «l'attivita'  di  una  determinata
quantita' di un radionuclide in uno stato particolare di  energia  in
un momento  determinato;»  e  dopo  le  parole:  «L'unita'  di»  sono
inserite le seguenti: «misura dell'»; 
    c) al  punto  13),  le  parole:  «s-1  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: «s-1 »; 
    d) al punto 23), dopo le parole: «di cui ai  numeri»  la  parola:
«precedenti» e' sostituita dalle seguenti «16), 66), 67), 68), 69)  e
116)»; 
    e) al punto 31), le  parole:  «e  cioe'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, ovvero»; dopo le parole: «l'energia media»  e'  inserita
la seguente: «depositata»  e  dopo  le  parole:  «L'unita'  di»  sono
inserite le seguenti: «misura della»; 
    f) al punto 32), le parole: «fattore di peso», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «fattore di ponderazione» e  dopo  le
parole: «L'unita' di» sono inserite le seguenti: «misura dell'»; 
    g) al punto  33),  le  parole:  «wT  la»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «wT . La», dopo le parole: «L'unita' di» sono inserite  le
seguenti: «misura della» e la parola «sievert»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «sievert (Sv)»; 
    h) al punto 34), le parole: «radiazione R;» sono sostituite dalle
seguenti: «radiazione R.», le parole: «WR e' il fattore di peso» sono
sostituite dalle seguenti: «wR e' il  fattore  di  ponderazione»,  le
parole: «valori  relativi  a  wR»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«valori relativi a wR » e dopo le parole: «L'unita' di» sono inserite
le parole: «misura della»; 
    i) al punto 35), dopo la formula,  le  parole:  «in  cui  avviene
l'introduzione, HT (τ)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  cui
avviene l'introduzione, HT (t)» e dopo le parole: «l'unita' di»  sono
inserite le seguenti: «misura della»; 
    l) al punto 39), secondo periodo, le  parole  «sono  disciplinate
dall'articolo 130» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate
dall'articolo 129»; 
    m) al punto  43),  la  parola:  «previsto»  e'  sostituita  dalla
seguente: «previsto,»; 
    n) al punto 57), dopo le parole:   «"generatore  di  radiazioni"»
sono inserite le seguenti: «o "macchina radiogena"»; 
    o) al punto 64), la parola: «e'» e'  sostituita  dalla  seguente:
«sia»; 
    p) al punto 68), le  parole:  «37  TBq)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «37 TBq»; 
    q)  al  punto  75),  le  parole:  «che,»  sono  sostituite  dalla
seguente: «che», le parole: «spedizione  o,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «spedizione o» e le parole: «sostanze, o»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sostanze o»; 
    r) al punto 84),  le  parole:  «concentrazioni  di  attivita'  in
relazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «concentrazioni   di
attivita', in relazione»; 
    s) al  punto  86),  le  parole  «(da  livello  di  azione)»  sono
soppresse, le parole: «esposizioni, derivanti» sono sostituite  dalle
seguenti:  «esposizioni  derivanti»,  e  le  parole:   «sebbene   non
rappresenti un limite di dose» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,
anche se non e' un limite che non puo' essere superato»; 
    t) dopo il punto 86) e' inserito il seguente: «86-bis) "luogo  di
lavoro sotterraneo": ai fini dell'applicazione del Capo I del  Titolo
IV, locale o ambiente  con  almeno  tre  pareti  sotto  il  piano  di
campagna, indipendentemente dal fatto  che  queste  siano  a  diretto
contatto con il terreno circostante o meno;»; 
    u) al punto 90), le parole: «(CEEA) e cioe'  le  materie  fissili
speciali, le materie grezze e i  minerali  nonche'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «(CEEA), nonche'»; 
    v) al punto 131), le parole: «denominazione specifica dell'» sono
soppresse; 
    z) al punto 156), dopo le parole  «dell'ICRP»  sono  inserite  le
seguenti: «e successivi aggiornamenti». 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non come determinazione di  principi
          e criteri direttivi e soltanto per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  recante  norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea, e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
          della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013. 
              - Il  decreto  legislativo  31  luglio  2020,  n.  101,
          recante attuazione  della  direttiva  2013/59/Euratom,  che
          stabilisce norme fondamentali di  sicurezza  relative  alla
          protezione contro  i  pericoli  derivanti  dall'esposizione
          alle radiazioni  ionizzanti,  e  che  abroga  le  direttive
          89/618/Euratom,       90/641/Euratom,        96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa
          di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a),
          della legge 4 ottobre 2019, n.  117,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  201  S.O.
          del 12 agosto 2020. 
              - Il decreto-legge 1° marzo 2021,  n.  22,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  22  aprile  2021,  n.  55,
          recante disposizioni urgenti in materia di  riordino  delle
          attribuzioni dei Ministeri, e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana  n.  51  del  1°  marzo
          2021. 
              - Il decreto-legge 11 novembre  2022  n.  173,  recante
          disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
          attribuzioni dei Ministeri, e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre
          2022. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'art. 7,  comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo 31 luglio 2020, n.  101,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 7 (Definizioni (direttiva  59/2013/Euratom,  art.
          4; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,  articoli  3,
          4, 7 e 7-bis; decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.  52,
          art. 2; decreto legislativo del 26  maggio  2000,  n.  187,
          art. 2). - 1.Ai fini dell'applicazione del presente decreto
          si applicano le seguenti definizioni: 
              1) «acceleratore»: apparecchio o impianto in  cui  sono
          accelerate particelle e che  emette  radiazioni  ionizzanti
          con energia superiore a un mega elettronvolt (1 MeV); 
              2) «addetto all'emergenza»: qualsiasi persona investita
          di uno specifico  ruolo  nell'ambito  di  un'emergenza  che
          potrebbe essere  esposta  a  radiazioni  nel  corso  di  un
          intervento di emergenza; 
              3)  «apprendista»:  persona  che   riceve   presso   un
          esercente,  un'istruzione  e  una  formazione   anche   per
          conseguire una qualifica, un diploma o un altro  titolo  di
          studio  ovvero  allo  scopo  di  esercitare   un   mestiere
          specifico; 
              4)      «aspetti      pratici      delle      procedure
          medico-radiologiche»: le operazioni connesse all'esecuzione
          materiale  di  un'esposizione  medica  e  di  ogni  aspetto
          correlato,   compresi   la   manovra   e    l'impiego    di
          apparecchiature  medico-radiologiche,  la  misurazione   di
          parametri tecnici e fisici  anche  relativi  alle  dosi  di
          radiazione, gli  aspetti  operativi  della  calibrazione  e
          della manutenzione delle attrezzature, la preparazione e la
          somministrazione di radiofarmaci, nonche' l'elaborazione di
          immagini; 
              5)   «assistenti   e   accompagnatori»:   coloro    che
          consapevolmente e volontariamente si espongono, al di fuori
          della  loro  occupazione,  a  radiazioni   ionizzanti   per
          assistere e confortare persone che sono, sono state o  sono
          in procinto di essere sottoposte a esposizioni mediche; 
              6) «attivazione»: processo per  effetto  del  quale  un
          nuclide stabile si trasforma in radionuclide, a seguito  di
          irradiazione con particelle o con fotoni  ad  alta  energia
          del materiale in cui e' contenuto; 
              7) «attivita'»  (A):  l'attivita'  di  una  determinata
          quantita' di un radionuclide in uno  stato  particolare  di
          energia in un momento determinato; e' il  quoziente  di  dN
          fratto dt, dove dN  e'  il  numero  atteso  di  transizioni
          nucleari   spontanee,   da   tale    stato    di    energia
          nell'intervallo di tempo dt: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              L'unita' di misura dell'attivita' e' il becquerel (Bq); 
              8)   «attivita'    radiodiagnostiche    complementari»:
          attivita'  di  ausilio  diretto  al  medico  specialista  o
          all'odontoiatra per lo svolgimento di specifici  interventi
          di carattere strumentale propri della  disciplina,  purche'
          contestuali,   integrate   e   indilazionabili,    rispetto
          all'espletamento della procedura specialistica; 
              9) «audit clinico»: l'esame sistematico  o  il  riesame
          delle  procedure   medico   radiologiche   finalizzato   al
          miglioramento della qualita' e  del  risultato  delle  cure
          somministrate al paziente, mediante un processo strutturato
          di verifica, per cui le pratiche radiologiche, le procedure
          e i risultati sono valutati rispetto a standard accreditati
          di  buona  pratica  medico  radiologica,  modificando  tali
          procedure, ove appropriato, e applicando nuovi standard  se
          necessario; 
              10) «autorita' competente»:  il  sistema  di  autorita'
          individuato ai sensi dell'art. 8 del presente decreto; 
              11) «autorizzazione»: il  provvedimento,  avente  forma
          scritta e adottato dalla competente autorita', che consente
          di svolgere pratiche comportanti  l'impiego  di  radiazioni
          ionizzanti, di svolgere attivita' connesse alla gestione di
          combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi, di svolgere
          attivita' di  localizzazione,  progettazione,  costruzione,
          messa in funzione, esercizio, disattivazione o chiusura  di
          impianti per detti  impieghi  o  gestioni,  ovvero  per  le
          medesime  attivita'  relative  a   impianti   nucleari,   e
          conferisce al titolare le relative responsabilita'; 
              12) «base di progetto»: l'insieme  delle  condizioni  e
          degli eventi presi esplicitamente in  considerazione  nella
          progettazione   di   un   impianto    nucleare,    compreso
          l'ammodernamento, secondo criteri stabiliti,  di  modo  che
          l'impianto, in condizioni  di  corretto  funzionamento  dei
          sistemi di sicurezza, sia in  grado  di  resistere  a  tali
          condizioni ed eventi senza superare i limiti autorizzati; 
              13) «becquerel» (Bq): unita' di  misura  dell'attivita'
          (A); un becquerel equivale a una transizione  nucleare  per
          secondo: 1 Bq =1 s-1 ; 
              14)  «combustibile  esaurito»:  combustibile   nucleare
          irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal
          nocciolo di un  reattore;  il  combustibile  esaurito  puo'
          essere considerato una risorsa utilizzabile da ritrattare o
          puo'  essere  destinato  allo  smaltimento  se  considerato
          rifiuto radioattivo; 
              15)  «combustibile  nucleare»:   le   materie   fissili
          impiegate o destinate a essere  impiegate  in  un  impianto
          nucleare; sono inclusi l'uranio in  forma  di  metallo,  di
          lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il
          plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico
          e ogni altra materia fissile  che  sara'  qualificata  come
          combustibile   con   decisione   del   Comitato   direttivo
          dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per
          la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); 
              16) «complesso nucleare  sottocritico»:  ogni  apparato
          progettato o usato per produrre  una  reazione  nucleare  a
          catena, incapace di autosostenersi in assenza  di  sorgenti
          di neutroni, in condizioni normali o accidentali; 
              17) «consegna»: si intende un imballaggio o un  insieme
          di imballaggi insieme al contenuto radioattivo, o un carico
          di materiale radioattivo, che uno speditore presenta per il
          trasporto; 
              18) «consegna esente»: si intende un imballaggio  o  un
          insieme  di  imballaggi,   o   un   carico   di   materiale
          radioattivo,  per  i   quali   la   quantita'   totale   di
          radioattivita'   e   la   concentrazione   media    del/dei
          radionuclide/i sono inferiori ai valori stabiliti ai  sensi
          dell'art. 2, comma 3 del presente decreto; 
              19) «contaminazione»: la presenza  involontaria  o  non
          intenzionale  di  sostanze  radioattive  su   superfici   o
          all'interno di solidi, liquidi o gas o sul corpo umano. Nel
          caso particolare del corpo umano,  essa  include  tanto  la
          contaminazione esterna quanto  la  contaminazione  interna,
          per qualsiasi via essa si sia prodotta; 
              20) «contenitore della sorgente»: insieme di componenti
          destinati a  garantire  il  contenimento  di  una  sorgente
          radioattiva, che non e'  parte  integrante  della  sorgente
          stessa, ma e' destinato a schermarla durante il  trasporto,
          la manipolazione, la movimentazione o il deposito; 
              21) «controllo della qualita'»: l'insieme di operazioni
          (pianificazione,  coordinamento,   attuazione)   intese   a
          mantenere o a  migliorare  la  qualita'.  Vi  rientrano  il
          monitoraggio, la valutazione e il mantenimento  ai  livelli
          richiesti  di  tutte  le  caratteristiche  operative  delle
          apparecchiature che possono  essere  definite,  misurate  e
          controllate; 
              22) «cultura della sicurezza nucleare»: l'insieme delle
          caratteristiche   e    delle    attitudini    proprie    di
          organizzazioni e di singoli individui in  base  alle  quali
          viene attribuito il piu' elevato grado  di  priorita'  alle
          tematiche  di  sicurezza  nucleare  e  di  radioprotezione,
          correlata alla rilevanza delle stesse; 
              23)  «deposito  di  materie  fissili  speciali   o   di
          combustibili nucleari»: qualsiasi  locale  che,  senza  far
          parte degli impianti di cui ai numeri 16), 66),  67),  68),
          69) e 116), e' destinato al  deposito  di  materie  fissili
          speciali  o  di  combustibili  nucleari   al   solo   scopo
          dell'immagazzinamento in quantita' totali superiori  a  350
          grammi di uranio 235,  oppure  200  grammi  di  plutonio  o
          uranio 233 o quantita' totale equivalente; 
              24) «destinatario»: la persona fisica o giuridica  alla
          quale sono spediti i rifiuti radioattivi o il  combustibile
          esaurito  o  trasferiti  materiali,  sostanze   e   materie
          radioattive; 
              25) «detentore»: qualsiasi persona fisica  o  giuridica
          che e' in possesso o  ha  la  disponibilita'  materiale  di
          sostanze, materie, materiali o sorgenti radioattivi,  o  di
          rifiuti  radioattivi  o  combustibile   esaurito,   ed   e'
          responsabile per tali materiali; 
              26) «detrimento sanitario»: la riduzione della durata e
          della  qualita'  della  vita  che  si   verifica   in   una
          popolazione in seguito a esposizione, incluse le  riduzioni
          derivanti  da  radiazioni  sui  tessuti,  cancro  e   gravi
          disfunzioni genetiche; 
              27) «detrimento  sanitario  individuale»:  gli  effetti
          dannosi clinicamente osservabili che si  manifestano  nelle
          persone o nei loro discendenti la cui comparsa e' immediata
          o tardiva e, in quest'ultimo caso, probabile ma non certa; 
              28) «difesa in profondita'»: l'insieme dei  dispositivi
          e  delle  procedure  atti  a  prevenire   l'aggravarsi   di
          inconvenienti  e  funzionamenti  anomali  e   a   mantenere
          l'efficienza delle  barriere  fisiche  interposte  tra  una
          sorgente di radiazione o del  materiale  radioattivo  e  la
          popolazione  nel  suo  insieme  e  l'ambiente,  durante  il
          normale esercizio e, per  alcune  barriere,  in  condizioni
          incidentali; 
              29) «disattivazione»: insieme delle azioni pianificate,
          tecniche  e  gestionali,  da  effettuare  su  un   impianto
          nucleare  o  su  una  installazione  a  seguito   del   suo
          definitivo  spegnimento  o  della   cessazione   definitiva
          dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di  sicurezza  e
          di  protezione  dei   lavoratori,   della   popolazione   e
          dell'ambiente, sino allo smantellamento finale  o  comunque
          al  rilascio  del  sito  esente  da   vincoli   di   natura
          radiologica; 
              30)  «domanda  debitamente  compilata»:  il   documento
          uniforme, di cui alla decisione  della  Commissione  del  5
          marzo 2008,  per  la  sorveglianza  e  il  controllo  delle
          spedizioni  di  rifiuti  radioattivi  e   di   combustibile
          nucleare esaurito di cui alladirettiva 2006/117/Euratom del
          Consiglio, del 20 novembre 2006; 
              31) «dose assorbita» (D): energia assorbita per  unita'
          di massa, ovvero il quoziente di dE diviso per dm,  in  cui
          dE e' l'energia media depositata nell'elemento  volumetrico
          di  massa  dm;  ai  fini  del  presente  decreto,  la  dose
          assorbita indica la dose  media  in  un  tessuto  o  in  un
          organo. L'unita' di misura della dose assorbita e' il gray; 
              32)  «dose  efficace»  (E):  e'  la  somma  delle  dosi
          equivalenti pesate in tutti i tessuti e  organi  del  corpo
          causate da esposizione  interna  ed  esterna.  E'  definita
          dall'espressione: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              dove: 
              DT,R e' la dose assorbita media, nel tessuto  o  organo
          T, dovuta alla radiazione R e 
              wR e' il fattore di ponderazione per la radiazione e 
              wT e' il fattore  di  ponderazione  per  il  tessuto  o
          l'organo T. 
              I valori relativi a wT e wR sono indicati nell'allegato
          XXIV. L'unita' di misura della dose efficace e' il  sievert
          (Sv); 
              33) «dose efficace impegnata» (E(t)): somma delle  dosi
          equivalenti impegnate nei diversi organi  o  tessuti  HT(t)
          risultanti dall'introduzione di uno  o  piu'  radionuclidi,
          ciascuna moltiplicata per il fattore  di  ponderazione  del
          tessuto wT. La dose efficace impegnata E(t) e' definita da: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              dove t  indica  il  numero  di  anni  per  i  quali  e'
          effettuata l'integrazione; ai  fini  della  conformita'  ai
          limiti di dose specificati nel presente decreto,  t  e'  il
          periodo di 50 anni successivo all'assunzione nel caso degli
          adulti e fino all'eta' di 70 anni nel caso  dei  neonati  e
          dei bambini. 
              L'unita' di misura della dose efficace impegnata e'  il
          sievert (Sv); 
              34) «dose equivalente» (HT):  la  dose  assorbita,  nel
          tessuto o organo T, pesata in base al tipo e alla  qualita'
          della radiazione R. E' indicata dalla formula: 
 
                                 HT,R =wR DT,R 
 
              dove: 
              DT,R e' la dose assorbita media, nel tessuto o organo T
          dovuta alla radiazione R e wR e' il fattore di ponderazione
          per la radiazione. 
              Quando il campo di radiazioni e' composto  di  tipi  ed
          energie con valori diversi di  wR  ,  la  dose  equivalente
          totale, HT , e' espressa da: 
 
                                HTR wR DT,R 
 
              I valori relativi  a  wR  sono  indicati  nell'allegato
          XXIV. 
              L'unita' di misura della dose equivalente e' il sievert
          (Sv); 
              35) «dose equivalente impegnata»: integrale rispetto al
          tempo dell'intensita' di dose equivalente in un  tessuto  o
          organo T che  sara'  ricevuta  da  un  individuo,  in  quel
          tessuto o organo T, a seguito dell'introduzione  di  uno  o
          piu'  radionuclidi;  la  dose  equivalente   impegnata   e'
          definita da: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              per una singola introduzione di attivita' al  tempo  t0
          dove t0 e' il tempo in cui avviene l'introduzione, HT(t) e'
          l'intensita' di dose equivalente nell'organo o nel  tessuto
          T al tempo t, τ 
              e' il periodo  di  tempo,  espresso  in  anni,  su  cui
          avviene l'integrazione; qualora  t  non  sia  indicato,  si
          intende un periodo di 50 anni per gli adulti e  un  periodo
          fino all'eta' di 70 anni per i bambini; l'unita' di  misura
          della dose equivalente impegnata e' il sievert (Sv); 
              36) «dosimetria dei  pazienti»:  la  valutazione  della
          dose assorbita dai pazienti o da altre persone sottoposte a
          esposizioni mediche; 
              37) «emergenza»: una situazione o un evento  imprevisto
          e imprevedibile implicante una sorgente di  radiazioni  che
          richiede  un'azione  tempestiva  intesa  a  mitigare  gravi
          conseguenze avverse per la  salute  e  la  sicurezza  della
          popolazione,  la  qualita'  della  vita,  il  patrimonio  o
          l'ambiente, o un rischio che  potrebbe  dar  luogo  a  tali
          conseguenze avverse; 
              38) «esercente»: una persona fisica o giuridica che  ha
          la responsabilita' giuridica ai  sensi  della  legislazione
          vigente ai fini dell'espletamento di una pratica o  di  una
          sorgente di radiazioni; 
              39)   «esperto   di   radioprotezione»:   la   persona,
          incaricata dal  datore  di  lavoro  o  dall'esercente,  che
          possiede  le  cognizioni,  la  formazione  e   l'esperienza
          necessarie per gli adempimenti  di  cui  all'art.  130.  Le
          capacita'  e  i  requisiti  professionali  dell'esperto  di
          radioprotezione sono disciplinate dall'art. 129; 
              40)  «esperto  in  interventi  di  risanamento  radon»:
          persona che  possiede  le  abilitazioni,  la  formazione  e
          l'esperienza necessarie per fornire le indicazioni tecniche
          ai  fini  dell'adozione  delle  misure  correttive  per  la
          riduzione della concentrazione di radon  negli  edifici  ai
          sensi dell'art. 15; 
              41) «esposizione»: l'atto di esporre o la condizione di
          essere  esposti  a  radiazioni  ionizzanti  emesse  da  una
          sorgente al di fuori dell'organismo (esposizione esterna) o
          all'interno dell'organismo (esposizione interna); 
              42) «esposizione accidentale»: esposizione  di  singole
          persone, a esclusione dei lavoratori addetti all'emergenza,
          a seguito  di  qualsiasi  evento  a  carattere  fortuito  o
          involontario; 
              43) «esposizione al radon»: l'esposizione al Rn-222  e,
          ove   espressamente   previsto,   ai   suoi   prodotti   di
          decadimento; 
              44) «esposizione a radiazioni ionizzanti con  metodiche
          per immagini a scopo  non  medico»:  qualsiasi  esposizione
          intenzionale di persone con metodiche per  immagini  quando
          l'intenzione   primaria   dell'esposizione   non   consiste
          nell'apportare  un  beneficio  alla  salute  della  persona
          esposta, comprese le procedure a fini assicurativi o legali
          senza indicazione clinica; 
              45)  «esposizione   del   pubblico»:   esposizione   di
          individui, escluse le esposizioni professionali o mediche; 
              46) «esposizione indebita»: esposizione non dovuta, che
          nel caso  dell'esposizione  medica  sia  significativamente
          diversa   dall'esposizione   medica   prevista    per    il
          raggiungimento di un determinato obiettivo; 
              47) «esposizione medica»: l'esposizione di  pazienti  o
          individui asintomatici quale parte integrante di  procedure
          mediche diagnostiche o terapeutiche a loro stessi  rivolte,
          e intesa a produrre un beneficio alla  loro  salute,  oltre
          che l'esposizione di assistenti e  accompagnatori,  nonche'
          di volontari nel contesto di attivita' di ricerca medica  o
          biomedica; 
              48) «esposizione normale»: l'esposizione che si prevede
          si verifichi nelle condizioni di funzionamento  normali  di
          un'istallazione o di un'attivita' (tra cui la manutenzione,
          l'ispezione,  la  disattivazione),  compresi   gli   eventi
          anomali di scarso rilievo che possono essere  tenuti  sotto
          controllo, vale a dire nel corso del normale  funzionamento
          degli eventi operativi previsti; 
              49) «esposizione potenziale»: un'esposizione  che,  pur
          non essendo certa, puo' verificarsi in  conseguenza  di  un
          evento  o   di   una   sequenza   di   eventi   di   natura
          probabilistica, tra  cui  guasti  delle  apparecchiature  o
          errore operativo; 
              50)  «esposizione  professionale»:   l'esposizione   di
          lavoratori,  inclusi  apprendisti  e  studenti,  nel  corso
          dell'attivita' lavorativa; 
              51)   «esposizione   professionale    di    emergenza»:
          l'esposizione  professionale   verificatasi   durante   una
          situazione di emergenza di un addetto all'emergenza; 
              52) «estremita'»: le mani, gli avambracci, i piedi e le
          caviglie; 
              53)  «fabbricante  di  sorgenti  radioattive»:  persona
          fisica o giuridica  che  produce  sorgenti  sulla  base  di
          autorizzazioni rilasciate nel Paese di produzione; 
              54) «fornitore»: persona fisica o giuridica autorizzata
          nello  Stato  ove  ha  la  propria  sede  o   una   stabile
          organizzazione, che fornisce una sorgente, anche  nel  caso
          di pratiche comportanti l'effettuazione  di  operazioni  di
          commercio senza detenzione; 
              55)   «funzionamento   anomalo»:   qualsiasi   processo
          operativo che si scosta dal  funzionamento  normale  atteso
          almeno una volta durante il ciclo di vita  di  un  impianto
          nucleare ma  che,  in  considerazione  di  adeguate  misure
          progettuali, non provoca  danni  significativi  a  elementi
          importanti  per  la  sicurezza   o   determina   condizioni
          incidentali; 
              56) «garanzia  della  qualita'»:  tutte  quelle  azioni
          programmate e  sistematiche  necessarie  ad  accertare  con
          adeguata affidabilita' che  un  impianto,  un  sistema,  un
          componente  o  una   procedura   funzionera'   in   maniera
          soddisfacente in conformita' agli  standard  stabiliti.  Il
          controllo della qualita'  e'  parte  della  garanzia  della
          qualita'; 
              57) «generatore di radiazioni o macchina radiogena:  un
          dispositivo capace di generare radiazioni  ionizzanti  come
          raggi X, neutroni, elettroni o altre particelle cariche; 
              58)  «gestione  dei  rifiuti  radioattivi»:  tutte   le
          attivita' attinenti a raccolta,  intermediazione,  cernita,
          manipolazione,         pretrattamento,         trattamento,
          condizionamento,  stoccaggio  o  smaltimento  dei   rifiuti
          radioattivi, escluso il trasporto al di fuori del sito; 
              59) «gestione  del  combustibile  esaurito»:  tutte  le
          attivita' concernenti la manipolazione, lo  stoccaggio,  il
          ritrattamento o lo smaltimento del  combustibile  esaurito,
          escluso il trasporto al di fuori del sito; 
              60) «gravi condizioni»: condizioni piu' gravi  rispetto
          a quelle collegate agli incidenti base  di  progetto;  tali
          condizioni possono essere causate da guasti multipli, quali
          la completa perdita di tutti gli elementi di protezione  di
          un sistema di sicurezza, o da un  avvenimento  estremamente
          improbabile; 
              61) «gray» (Gy): unita' di misura della dose assorbita 
              1 Gy =1 J kg-1 
              i fattori di conversione da utilizzare quando  la  dose
          assorbita e' espressa in rad sono i seguenti: 
              1 rad =10-2 Gy 
              1 Gy =100 rad; 
              62) «impianto di  gestione  dei  rifiuti  radioattivi»:
          qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale  sia
          la gestione dei rifiuti radioattivi; 
              63) «impianto di gestione del  combustibile  esaurito»:
          qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale  sia
          la gestione del combustibile esaurito; 
              64) «impianto di  smaltimento»:  qualsiasi  impianto  o
          struttura il cui scopo principale sia  lo  smaltimento  dei
          rifiuti radioattivi; 
              65) «impianto medico-radiologico»: struttura, o reparto
          o  sezione  di  essa,  in  cui  vengono  attuate  procedure
          medico-radiologiche; 
              66)  «impianto  nucleare  di  potenza»:  ogni  impianto
          industriale, dotato di un  reattore  nucleare,  avente  per
          scopo l'utilizzazione dell'energia o delle materie  fissili
          prodotte a fini industriali; 
              67)  «impianto  nucleare  di  ricerca»:  ogni  impianto
          dotato di un  reattore  nucleare  in  cui  l'energia  o  le
          materie  fissili  prodotte  non  sono  utilizzate  a   fini
          industriali; 
              68)  «impianto   nucleare   per   il   trattamento   di
          combustibili irradiati»: ogni impianto progettato  o  usato
          per trattare  materiali  contenenti  combustibili  nucleari
          irradiati.   Sono   esclusi   gli    impianti    costituiti
          essenzialmente da  laboratori  per  studi  e  ricerche  che
          contengono meno di 37 TBq di prodotti di fissione e  quelli
          a fini industriali che trattano materie che non  presentano
          un'attivita' di prodotti di fissione superiore a  9,25  MBq
          per grammo di uranio 235 e una concentrazione  di  plutonio
          inferiore a 10-6 grammi per grammo di uranio 235,  i  quali
          ultimi sono considerati  aggregati  agli  impianti  per  la
          preparazione e per la fabbricazione delle  materie  fissili
          speciali e dei combustibili nucleari; 
              69)  «impianto   per   la   preparazione   e   per   la
          fabbricazione  delle  materie  fissili   speciali   e   dei
          combustibili nucleari»: ogni impianto destinato a preparare
          o a fabbricare  materie  fissili  speciali  e  combustibili
          nucleari;  sono  inclusi  gli   impianti   di   separazione
          isotopica.   Sono   esclusi   gli    impianti    costituiti
          essenzialmente da laboratori per studi e ricerche  che  non
          contengono piu' di 350 grammi di uranio 235 o di 200 grammi
          di plutonio o uranio 233 o quantita' totale equivalente; 
              70) «incidente»: qualsiasi avvenimento non intenzionale
          le  cui   conseguenze   o   potenziali   conseguenze   sono
          significative dal punto di vista  della  radioprotezione  o
          della  sicurezza  nucleare,  e  possono   comportare   dosi
          superiori ai limiti previsti dal presente decreto; 
              71)  «incidente  base  di  progetto»:   le   condizioni
          incidentali prese in considerazione nella progettazione  di
          un impianto nucleare secondo criteri progettuali stabiliti,
          al verificarsi delle quali il danno  al  combustibile,  ove
          applicabile, e il  rilascio  di  materie  radioattive  sono
          mantenuti entro i limiti autorizzati; 
              72)   «inconveniente»:   qualsiasi   avvenimento    non
          intenzionale le cui conseguenze  o  potenziali  conseguenze
          non  sono   trascurabili   dal   punto   di   vista   della
          radioprotezione o della sicurezza nucleare; 
              73) «individui della  popolazione»:  singoli  individui
          che possono esser soggetti a una esposizione del pubblico; 
              74) «individuo rappresentativo»: la persona che  riceve
          una  dose  rappresentativa  di   quella   degli   individui
          maggiormente esposti nella popolazione, escluse le  persone
          che hanno abitudini estreme o rare; 
              75) «intermediario»: persona  fisica  o  giuridica  che
          organizza la raccolta  e  il  trasporto,  la  spedizione  o
          comunque il trasferimento di materie, materiali, sostanze o
          sorgenti  radioattivi,   o   di   rifiuti   radioattivi   o
          combustibile esaurito da un detentore  a  un  altro,  senza
          possesso  ne'  detenzione  di  detti  materie,   materiali,
          sostanze o sorgenti radioattivi, o di rifiuti radioattivi o
          combustibile esaurito; 
              76) «intervento»: attivita' umana intesa a prevenire  o
          diminuire l'esposizione  degli  individui  alle  radiazioni
          dalle sorgenti che non fanno parte di  una  pratica  o  che
          sono fuori controllo per effetto di un incidente,  mediante
          azioni sulle sorgenti, sulle vie  di  esposizione  e  sugli
          individui stessi; 
              77)   «introduzione»:   l'attivita'   totale   di    un
          radionuclide,  proveniente   dall'ambiente   esterno,   che
          penetra nell'organismo; 
              78) «ispezione»: il controllo da  parte  o  a  nome  di
          un'autorita' competente per verificare la conformita' con i
          requisiti giuridici nazionali; 
              79) «lavoratore esposto»: qualunque  lavoratore,  anche
          autonomo, che e' sottoposto  a  un'esposizione  sul  lavoro
          derivante da pratiche contemplate dal  presente  decreto  e
          che puo' ricevere dosi superiori a uno qualsiasi dei limiti
          di dose fissati per  l'esposizione  degli  individui  della
          popolazione. 
              80) «lavoratore esterno»: qualsiasi lavoratore esposto,
          compresi  gli  apprendisti  e  gli  studenti,  che  non  e'
          dipendente   dell'esercente   responsabile    delle    zone
          sorvegliate e controllate, ma svolge le  sue  attivita'  in
          queste zone; 
              81) «lavorazione»: operazioni chimiche o fisiche  sulle
          materie radioattive, compresi l'estrazione, la  conversione
          e l'arricchimento di materie nucleari fissili o  fertili  e
          il ritrattamento di combustibile esaurito; 
              82) «limite di dose»: il valore della dose efficace (se
          del caso, dose efficace impegnata) o della dose equivalente
          in un periodo di tempo  specificato  che  non  deve  essere
          superato nel singolo individuo; 
              83) «livelli diagnostici di riferimento»: i livelli  di
          dose  nelle  pratiche  radiodiagnostiche  mediche  o  nelle
          pratiche di radiologia  interventistica  o,  nel  caso  dei
          radiofarmaci, i livelli di attivita', per esami tipici  per
          gruppi di  pazienti  di  corporatura  standard  o  fantocci
          standard; 
              84) «livelli di  allontanamento»:  valori  fissati  dal
          presente decreto o, in relazione a  specifiche  situazioni,
          dall'autorita'   competente,   espressi   in   termini   di
          concentrazioni di attivita', in relazione ai quali o al  di
          sotto dei quali, le  sostanze  radioattive  o  i  materiali
          derivanti  da  qualsiasi  situazione  di  esposizione  alle
          radiazioni ionizzanti sono esentati dalle disposizioni  del
          presente decreto; 
              85)  «livello  di   esenzione»:   valore   fissato   da
          un'autorita' competente o dalla legislazione,  espresso  in
          termini di concentrazione di attivita' o attivita'  totale,
          in corrispondenza o al di sotto del quale una  sorgente  di
          radiazione  non  e'  soggetta  all'obbligo  di  notifica  o
          autorizzazione; 
              86) «livello di  riferimento»:  in  una  situazione  di
          esposizione di emergenza o in una situazione di esposizione
          esistente,  il  livello  di  dose  efficace   o   di   dose
          equivalente o la concentrazione di attivita'  al  di  sopra
          del quale non  e'  appropriato  consentire  le  esposizioni
          derivanti dalle suddette situazioni di  esposizione,  anche
          se non e' un limite che non puo' essere superato; 
              86  bis)  «luogo  di  lavoro  sotterraneo»:   ai   fini
          dell'applicazione del  Capo  I  del  Titolo  IV,  locale  o
          ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di  campagna,
          indipendentemente dal fatto  che  queste  siano  a  diretto
          contatto con il terreno circostante o meno; 
              87)   «manuale   di   operazione»:   l'insieme    delle
          disposizioni e procedure operative relative alle varie fasi
          di esercizio normale e di manutenzione  dell'impianto,  nel
          suo insieme e  nei  suoi  sistemi  componenti,  nonche'  le
          procedure da seguire in condizioni eccezionali; 
              88) «materiale da costruzione»: qualsiasi  prodotto  da
          costruzione  destinato  a  essere   incorporato   in   modo
          permanente in un edificio o in  parti  di  esso  e  la  cui
          prestazione  incide  sulla  prestazione  dell'edificio   in
          relazione all'esposizione alle  radiazioni  ionizzanti  dei
          suoi occupanti; 
              89) «materiale radioattivo»:  materiale  che  incorpora
          sostanze radioattive; 
              90)  «materia  radioattiva»:  sostanza  o  insieme   di
          sostanze  radioattive  contemporaneamente  presenti.   Sono
          fatte salve  le  particolari  definizioni  per  le  materie
          fissili speciali,  le  materie  grezze,  i  minerali  quali
          definiti dall'art.  197  del  trattato  che  istituisce  la
          Comunita' europea dell'energia atomica (CEEA),  nonche'  le
          materie fissili speciali, le materie grezze  e  i  minerali
          nonche' i combustibili nucleari; 
              91)  «materie  fissili  speciali»:  il  plutonio   239,
          l'uranio 233, l'uranio arricchito  in  uranio  235  o  233;
          qualsiasi prodotto contenente  uno  o  piu'  degli  isotopi
          suddetti e le materie  fissili  che  saranno  definite  dal
          Consiglio dell'Unione europea; il termine «materie  fissili
          speciali» non si applica alle materie grezze; 
              92) «materie grezze»: l'uranio contenente la mescolanza
          di isotopi che si trova  in  natura,  l'uranio  in  cui  il
          tenore di uranio 235 sia inferiore al  normale,  il  torio,
          tutte le materie summenzionate sotto forma di  metallo,  di
          leghe, di composti  chimici  o  di  concentrati,  qualsiasi
          altra  materia  contenente  una  o   piu'   delle   materie
          summenzionate con  tassi  di  concentrazione  definiti  dal
          Consiglio dell'Unione europea; 
              93) «matrice»: qualsiasi sostanza o materiale che  puo'
          essere contaminato da materie radioattive; sono  ricompresi
          in tale definizione le matrici ambientali e gli alimenti; 
              94)   «matrice   ambientale»:   qualsiasi    componente
          dell'ambiente, ivi compresi aria, acqua e suolo; 
              95) «medico  autorizzato»:  medico  responsabile  della
          sorveglianza  sanitaria  dei  lavoratori  esposti,  la  cui
          qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo
          le procedure e le modalita' stabilite nel presente decreto; 
              96)  «medico  prescrivente»:  il  medico   chirurgo   o
          l'odontoiatra, che ha titolo a indirizzare  persone  presso
          un    medico    specialista    a    fini    di    procedure
          medico-radiologiche; 
              97) «medico-radiologico»: attinente alle  procedure  di
          radiodiagnostica  e  radioterapia  e   medicina   nucleare,
          nonche' alla radiologia  interventistica  o  ad  altro  uso
          medico delle radiazioni ionizzanti, a scopo diagnostico, di
          pianificazione, di guida e di verifica; 
              98)  «medico  specialista»:  il   medico   chirurgo   o
          l'odontoiatra che ha titolo per assumere la responsabilita'
          clinica delle esposizioni mediche individuali ai sensi  del
          presente decreto; 
              99)  «minerale»:  qualsiasi  minerale  contenente,  con
          tassi  di  concentrazione  media  definita  dal   Consiglio
          dell'Unione europea, sostanze che  permettano  di  ottenere
          attraverso trattamenti  chimici  e  fisici  appropriati  le
          materie grezze; 
              100) «misure correttive»: la rimozione di una  sorgente
          di radiazione, la riduzione della sua entita',  in  termini
          di attivita' o di quantita', o l'interruzione delle vie  di
          esposizione ovvero la riduzione dell'impatto,  al  fine  di
          evitare o ridurre le dosi alle quali altrimenti si potrebbe
          essere esposti in una situazione di esposizione esistente; 
              101) «misure protettive»: misure, diverse dalle  misure
          correttive, adottate allo scopo di  evitare  o  ridurre  le
          dosi alle quali altrimenti si potrebbe  essere  esposti  in
          una situazione di esposizione di emergenza o esistente; 
              102)  «monitoraggio  ambientale»:  la  misurazione  dei
          ratei esterni di dose derivanti dalle sostanze  radioattive
          nell'ambiente o delle concentrazioni  di  radionuclidi  nei
          comparti ambientali; 
              103)  «notifica»:   la   comunicazione,   all'autorita'
          competente, di informazioni atte a notificare  l'intenzione
          di svolgere una pratica rientrante nel campo d'applicazione
          del presente decreto, qualora per la pratica  medesima  non
          siano previsti specifici provvedimenti autorizzativi; 
              104) «operatore  nazionale»:  gestore  di  un  impianto
          riconosciuto per il deposito in sicurezza di lungo  termine
          delle  sorgenti  ai  fini  del   futuro   smaltimento   nel
          territorio nazionale; 
              105)  «piano  di  emergenza»:  l'insieme  di  misure  e
          procedure da  attuare  per  affrontare  una  situazione  di
          esposizione di emergenza sulla base di eventi ipotizzati  e
          dei relativi scenari; 
              106)  «piano  operativo»:  documento  predisposto   dal
          titolare   dell'autorizzazione   per   la    disattivazione
          dell'impianto nucleare, atto a descrivere le finalita' e le
          modalita' di svolgimento di specifiche operazioni  connesse
          alla  disattivazione,   riguardanti   in   particolare   lo
          smantellamento di parti  di  impianto  e  la  gestione  dei
          materiali, e a dimostrare la rispondenza delle stesse  agli
          obiettivi  e  ai  criteri  di  sicurezza  nucleare   e   di
          radioprotezione stabiliti nell'autorizzazione; 
              107) «pratica»: un'attivita' umana che  puo'  aumentare
          l'esposizione   di   singole   persone   alle    radiazioni
          provenienti da una sorgente di  radiazioni  ed  e'  gestita
          come una situazione di esposizione pianificata; 
              108)    «procedura    medico-radiologica»:    qualsiasi
          procedura che comporti un'esposizione medica; 
              109)  «prodotto  di  consumo»:  un  dispositivo  o   un
          articolo fabbricato in cui uno  o  piu'  radionuclidi  sono
          stati   integrati   intenzionalmente   o    prodotti    per
          attivazione, o che genera radiazioni ionizzanti e che  puo'
          essere venduto o messo a disposizione  al  pubblico  senza,
          una sorveglianza o un  controllo  amministrativo  specifici
          dopo la vendita; 
              110) «prescrizione tecnica»:  l'insieme  dei  limiti  e
          condizioni concernenti i dati e i parametri  relativi  alle
          caratteristiche e al funzionamento di un impianto  nucleare
          o di una installazione nel  suo  complesso  e  nei  singoli
          componenti, che hanno importanza per la sicurezza  nucleare
          e per la protezione dei  lavoratori,  della  popolazione  e
          dell'ambiente; 
              111)  «radiazione  ionizzante»:   particelle   o   onde
          elettromagnetiche pari a una lunghezza d'onda non superiore
          a 100 nanometri o con frequenza non inferiore a 3·1015  Hz,
          in grado di produrre  ioni  direttamente  o  indirettamente
          interagendo con la materia; 
              112)  «radiodiagnostico»:   attinente   alla   medicina
          nucleare diagnostica in vivo, alla  radiologia  diagnostica
          medica  con  radiazioni  ionizzanti   e   alla   radiologia
          odontoiatrica; 
              113) «radiologia interventistica»: impiego di  tecniche
          per immagini a raggi X per agevolare  l'introduzione  e  la
          guida di dispositivi nell'organismo a  fini  diagnostici  o
          terapeutici; 
              114) «radioterapeutico»: attinente  alla  radioterapia,
          compresa la medicina nucleare a scopi terapeutici; 
              115) «radon»: l'isotopo 222 del radon  (Rn-222)  e  ove
          espressamente previsto i suoi prodotti di decadimento; 
              116) «reattore nucleare»: ogni apparato destinato a usi
          pacifici progettato  o  usato  per  produrre  una  reazione
          nucleare a catena, capace di autosostenersi  in  condizioni
          normali, anche in assenza di sorgenti neutroniche; 
              117)    «registrazione»:    provvedimento    rilasciato
          dall'autorita'  competente  per   il   conferimento   della
          qualifica di sorgente di tipo riconosciuto; 
              118) «registro di esercizio»: documento  sul  quale  si
          annotano  i   particolari   delle   operazioni   effettuate
          sull'impianto,  i  dati  rilevati   nel   corso   di   tali
          operazioni, nonche' ogni altro avvenimento di interesse per
          l'esercizio dell'impianto stesso; 
              119)  «regolamento   di   esercizio»:   documento   che
          specifica l'organizzazione  e  le  funzioni  in  condizioni
          normali  ed  eccezionali   del   personale   addetto   alla
          direzione,  alla  conduzione  e  alla  manutenzione  di  un
          impianto  nucleare,  nonche'  alle  sorveglianze  fisica  e
          medica della protezione, in tutte le fasi, comprese  quelle
          di collaudo, avviamento, e disattivazione; 
              120) «residuo»: materia di scarto, in  forma  solida  o
          liquida, di produzioni industriali che impiegano  materiali
          contenenti radionuclidi di origine  naturale,  dalla  quale
          deriva un'esposizione dei lavoratori  o  del  pubblico  non
          trascurabile dal punto di vista della radioprotezione; 
              121) «responsabile di impianto radiologico»: il  medico
          specialista in radiodiagnostica,  radioterapia  o  medicina
          nucleare, individuato dall'esercente.  Il  responsabile  di
          impianto  radiologico  puo'  essere  lo  stesso   esercente
          qualora  questo  sia  abilitato  quale  medico  chirurgo  o
          odontoiatra a  svolgere  direttamente  l'indagine  clinica.
          Puo'  assumere  il  ruolo  di  responsabile   di   impianto
          radiologico  anche  il  medico  odontoiatra  che  non   sia
          esercente,     limitatamente     ad     attrezzature     di
          radiodiagnostica endorale con tensione non superiore  a  70
          kV, nell'ambito della propria attivita' complementare; 
              122)  «responsabilita'  clinica»:  la   responsabilita'
          attribuita a un medico specialista per  la  supervisione  e
          gestione  delle   esposizioni   mediche   individuali,   in
          particolare   nelle   seguenti    fasi:    giustificazione;
          ottimizzazione;   valutazione   clinica   del    risultato;
          cooperazione con  gli  altri  professionisti  sanitari  che
          concorrono,  per  quanto  di  competenza,  alla   procedura
          radiologica; trasmissione, se richiesto, delle informazioni
          e registrazioni radiologiche ad altri medici specialisti  e
          al medico prescrivente; informazione dei pazienti  e  delle
          altre persone  interessate,  ove  appropriato,  sui  rischi
          delle radiazioni ionizzanti. Restano ferme le disposizioni,
          dellalegge 8 marzo 2017, n. 24,  in  materia  di  sicurezza
          delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di
          responsabilita' penale e civile per tutti gli esercenti  le
          professioni  sanitarie  che  partecipano,  per  quanto   di
          competenza,  alle  procedure   radiologiche,   nonche'   le
          disposizioni   della   medesima   legge   in   materia   di
          responsabilita' civile delle strutture sanitarie; 
              123) «riciclo»: materiali per i  quali  e'  autorizzato
          l'allontanamento nel  rispetto  dei  criteri,  modalita'  e
          livelli di non rilevanza radiologica, che  sono  utilizzati
          in cicli di lavorazione per ottenere nuovi prodotti; 
              124)   «rifiuti   radioattivi»:   qualsiasi   materiale
          radioattivo in forma gassosa, liquida o  solida,  ancorche'
          contenuto in apparecchiature o dispositivi in  genere,  ivi
          comprese le sorgenti dismesse, per il quale nessun  riciclo
          o utilizzo ulteriore e' previsto o preso in  considerazione
          dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare  e  la
          radioprotezione (ISIN) o da una persona giuridica o  fisica
          la  cui  decisione  sia  accettata  dall'ISIN  e  che   sia
          regolamentata  come  rifiuto  radioattivo  dall'ISIN,   ivi
          inclusi  i  Paesi  di  origine   e   di   destinazione   in
          applicazione  della  sorveglianza  e  il  controllo   delle
          spedizioni transfrontaliere, o  di  una  persona  fisica  o
          giuridica la cui decisione  e'  accettata  da  tali  Paesi,
          secondo   le   relative    disposizioni    legislative    e
          regolamentari; 
              125)  «ritrattamento»:  un  processo  o   un'operazione
          intesi  a  estrarre   materie   fissili   e   fertili   dal
          combustibile esaurito ai fini di un ulteriore uso; 
              126)  «riutilizzo»:  reimpiego  senza  lavorazioni   di
          materiali autorizzati all'allontanamento nel  rispetto  dei
          criteri, delle modalita' e dei  livelli  di  non  rilevanza
          radiologica, non classificati rifiuti; 
              127)  «screening  sanitario»:  procedura  che   impiega
          apparecchiature medico-radiologiche per la diagnosi precoce
          in gruppi di popolazione a rischio; 
              128) «servizio di  dosimetria»:  struttura  o  persona,
          riconosciuta idonea dalla  autorita'  competente,  preposta
          alla  taratura,  alle   rilevazioni   delle   letture   dei
          dispositivi di sorveglianza dosimetrica individuale, o alla
          misurazione della radioattivita'  nel  corpo  umano  o  nei
          campioni  biologici  o  in  altre  matrici  descritte   nel
          presente decreto; 
              129) «servizio integrato»: strumento  tecnico-operativo
          in grado di farsi carico di tutte  le  fasi  del  ciclo  di
          gestione della sorgente non piu' utilizzata; 
              130) «sicurezza nucleare»: l'insieme  delle  condizioni
          di esercizio, delle misure di prevenzione di incidenti e di
          attenuazione delle  loro  conseguenze,  che  assicurano  la
          protezione dei lavoratori e della popolazione dai  pericoli
          derivanti  dalle  radiazioni  ionizzanti   degli   impianti
          nucleari; 
              131) «sievert»  (Sv):  'unita'  di  misura  della  dose
          equivalente o dose efficace. Un sievert equivale a un joule
          per chilogrammo: 1 Sv =1 J kg-1 ; 
              132) «sistema di gestione delle emergenze»:  il  quadro
          giuridico o amministrativo che definisce le responsabilita'
          per la preparazione e la pianificazione della risposta alle
          emergenze  e  fissa  le  disposizioni  per  l'adozione   di
          decisioni in una situazione di esposizione di emergenza; 
              133) «situazione  di  esposizione  di  emergenza»:  una
          situazione di esposizione dovuta a un'emergenza; 
              134)  «situazione  di   esposizione   esistente»:   una
          situazione di esposizione che e' gia' presente quando  deve
          essere adottata una decisione sul controllo della stessa  e
          per la quale non e' necessaria o  non  e'  piu'  necessaria
          l'adozione di misure urgenti; 
              135)  «situazione  di  esposizione  pianificata»:   una
          situazione  di  esposizione  che  si  verifica  per   l'uso
          pianificato di una sorgente  di  radiazioni  o  risulta  da
          un'attivita' umana che modifica  le  vie  d'esposizione  in
          modo da causare un'esposizione o un'esposizione  potenziale
          della  popolazione  o  dell'ambiente.  Le   situazioni   di
          esposizione pianificata possono  includere  le  esposizioni
          normali e quelle potenziali; 
              136) «smaltimento»: il deposito di rifiuti  radioattivi
          o di combustibile esaurito per il quale non e' previsto  il
          ritrattamento, in  un  impianto  autorizzato  per  il  loro
          confinamento definitivo e permanente, senza l'intenzione di
          rimuoverli successivamente; 
              137)    «smaltimento     nell'ambiente»:     immissione
          pianificata  nell'ambiente  in  condizioni  controllate  di
          rifiuti con livelli  di  radioattivita'  che  soddisfano  i
          criteri  di  allontanamento,  entro  limiti  autorizzati  o
          stabiliti dal presente decreto; 
              138) «sorgente  di  radiazioni  ionizzanti»:  qualsiasi
          fonte  che  puo'   provocare   un'esposizione,   attraverso
          l'emissione di  radiazioni  ionizzanti  o  la  presenza  di
          materiali radioattivi; 
              139) «sorgente naturale di radiazioni»: una sorgente di
          radiazioni  ionizzanti  di  origine  naturale  terrestre  o
          cosmica; 
              140) «sorgente dismessa»: sorgente sigillata  non  piu'
          utilizzata,  ne'  destinata  a  essere  utilizzata  per  la
          pratica per cui e' stata concessa l'autorizzazione  ma  che
          continua a richiedere una gestione sicura; 
              141) «sorgente orfana»:  sorgente  radioattiva  la  cui
          attivita' e' superiore, al momento della sua  scoperta,  al
          livello di esenzione stabilito all'allegato I del  presente
          decreto, e che non e' sottoposta a controlli da parte delle
          autorita' o perche' non lo e' mai stata o perche' e'  stata
          abbandonata,  smarrita,  collocata  in  un  luogo   errato,
          sottratta illecitamente al detentore o comunque  trasferita
          a un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del  presente
          decreto; 
              142) «sorgente radioattiva»: una sorgente di radiazioni
          che  incorpora  sostanze  radioattive  con  lo   scopo   di
          utilizzare la sua radioattivita'; 
              143) «sorgente sigillata»: una sorgente radioattiva  in
          cui il materiale radioattivo e' sigillato in permanenza  in
          una  capsula  o  incorporato  in  un   corpo   solido   con
          l'obiettivo di prevenire, in  normali  condizioni  di  uso,
          qualsiasi  dispersione  di  sostanze  radioattive,  secondo
          quanto stabilito dalle norme di buona tecnica applicabili; 
              144)  «sorgente  sigillata  ad  alta  attivita'»:   una
          sorgente  sigillata  contenente  un  radionuclide  la   cui
          attivita' al momento della fabbricazione o, se  questa  non
          e' nota, al momento della prima immissione sul  mercato  e'
          uguale o superiore  allo  specifico  valore  stabilito  dal
          presente decreto; 
              145) «sorveglianza fisica»: l'insieme  dei  dispositivi
          adottati, delle valutazioni, delle  misure  e  degli  esami
          effettuati, delle indicazioni fornite e  dei  provvedimenti
          formulati  dall'esperto  di  radioprotezione  al  fine   di
          garantire la protezione sanitaria dei  lavoratori  e  degli
          individui della popolazione; 
              146) «sorveglianza  sanitaria»:  l'insieme  degli  atti
          medici  adottati  dal  medico  autorizzato,  finalizzati  a
          garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti; 
              147) «sostanza radioattiva»: ogni  sostanza  contenente
          uno  o  piu'   radionuclidi   di   cui,   ai   fini   della
          radioprotezione, non si puo' trascurare  l'attivita'  o  la
          concentrazione; 
              148) «specialista in fisica medica»: laureato in fisica
          in possesso  del  diploma  di  specializzazione  in  fisica
          medica  o  fisica  sanitaria  e,  conseguentemente,   delle
          cognizioni, formazione ed esperienza necessarie a operare o
          a esprimere pareri su questioni riguardanti la fisica delle
          radiazioni applicata alle esposizioni mediche; 
              149)  «specifica  tecnica  di  prova»:  documento   che
          descrive le procedure e le  modalita'  che  debbono  essere
          applicate  per  l'esecuzione  della  prova  e  i  risultati
          previsti. Ogni specifica tecnica di prova, oltre una  breve
          descrizione della  parte  di  impianto  e  del  macchinario
          impiegato nella prova, deve indicare: 
              a) lo scopo della prova; 
              b) la procedura della prova; 
              c) l'elenco dei dati da raccogliere durante la prova; 
              d) gli eventuali valori minimi e massimi previsti delle
          variabili considerate durante la prova; 
              150)   «stoccaggio»:   il   deposito   provvisorio   in
          condizioni di sicurezza di materiale  radioattivo,  incluso
          il combustibile esaurito, di una sorgente radioattiva o  di
          rifiuti radioattivi, in un impianto debitamente autorizzato
          con l'intenzione di rimuoverli successivamente; 
              151) «titolare dell'autorizzazione»: la persona  fisica
          o giuridica alla quale e' rilasciata  l'autorizzazione  che
          ha la rappresentanza legale e la  responsabilita'  generale
          di un impianto nucleare o di un'attivita' o di un  impianto
          connessi allo svolgimento di una pratica o alla gestione di
          combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi; 
              152) «toron»: l'isotopo 220 del radon (Rn-220), ove non
          diversamente specificato; l'isotopo 220 del radon  (Rn-220)
          e  ove  espressamente   previsto   i   suoi   prodotti   di
          decadimento; 
              153) «trasferimento di  una  sorgente»:  trasferimento,
          anche temporaneo,  per  manutenzione,  comodato  od  altro,
          della detenzione di una  sorgente  da  un  detentore  a  un
          altro; 
              154) «trasporto»: insieme  delle  operazioni  associate
          alla  movimentazione  delle  materie  radioattive.   Queste
          operazioni  comprendono  la  preparazione,  il  carico,  la
          spedizione compreso l'immagazzinamento durante il transito,
          lo scarico e la ricezione alla  destinazione  finale  delle
          materie radioattive e degli imballaggi che le contengono; 
              155) «uranio arricchito in uranio 235 o 233»:  l'uranio
          contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233,  sia  questi
          due isotopi, in quantita' tali che il rapporto tra la somma
          di questi due isotopi e  l'isotopo  238  sia  superiore  al
          rapporto  tra  isotopo  235  e  l'isotopo  238  nell'uranio
          naturale; 
              156) «valori e rapporti standard»: i valori e  rapporti
          raccomandati   nelle    pubblicazioni    dell'International
          commission  on  radiological  protection  (ICRP)  o  quelli
          individuati dal decreto  di  cui  all'art.  146,  comma  8,
          lettera  e),  per  la  stima  delle   dosi   derivanti   da
          esposizione esterna, e nel capo 1  della  pubblicazione  n.
          119 dell'ICRP e successivi aggiornamenti per la stima delle
          dosi derivanti da esposizione interna; 
              157) «coefficienti di dose e relazioni»: i valori e  le
          relazioni, stabiliti nel presente  decreto,  per  la  stima
          delle dosi a un individuo derivanti da esposizione  esterna
          e da esposizione interna; 
              158) «veicolo spaziale»: un  veicolo,  con  equipaggio,
          progettato per operare a un'altitudine superiore a  100  km
          sul livello del mare; 
              159) «vincolo di dose»: vincolo  fissato  come  margine
          superiore potenziale di una  dose  individuale,  usato  per
          definire la gamma di opzioni considerate  nel  processo  di
          ottimizzazione per una data sorgente di radiazioni  in  una
          situazione di esposizione pianificata; 
              160) «zona classificata»: luogo di lavoro sottoposto  a
          regolamentazione per motivi di protezione contro i pericoli
          derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Le zone classificate
          possono essere zone controllate o zone sorvegliate; 
              161)   «zona   controllata»:    zona    sottoposta    a
          regolamentazione speciale ai fini della  radioprotezione  o
          della prevenzione  della  diffusione  della  contaminazione
          radioattiva e il cui accesso e' controllato; 
              162)   «zona   sorvegliata»:    zona    sottoposta    a
          regolamentazione e sorveglianza ai  fini  della  protezione
          contro le radiazioni ionizzanti.".